Politica

Gestione campo sportivo, il Tar condanna Comune del Vibonese

“La proroga al gestore fondata su interventi eseguiti e che l’amministrazione comunale riconosceva compiuti e rendicontati”

Generico luglio 2024

La vicenda riguarda la società sportiva Asd Sant’Onofrio calcio e la gestione del campo di calcio del Comune, nei confronti del quale sono arrivate le censure del Tar Calabria che, di fatto, annulla le delibere attraverso le quali l’amministrazione comunale aveva revocato le concessioni.

Infatti, a seguito di manifestazione di interesse, la Asd Sant’Onofrio calcio assumeva la gestione dell’impianto sportivo sino al 30 giugno 2023. Il periodo di gestione convenuto veniva poi prorogato di ulteriori tredici anni e dieci mesi con deliberazione di giunta comunale n. 30 del 6 maggio 2021, in conseguenza sia di quanto previsto dall’art. 216, comma 2, d.l. n. 34 del 2020 (che consentiva una proroga di mesi dodici), sia e soprattutto dei lavori eseguiti e rendicontati dal gestore, che trasformati in mensilità risultavano pari a 154 mesi (secondo quanto riportato nella stessa delibera).

Successivamente, però, il Comune, con delibera di giunta n. 9 del 22 novembre 2021, procedeva con la revoca della convenzione, motivando la scelta con la necessità di ampliare il raggio d’azione alle altre associazioni sportive esistenti sul territorio e per riconoscere alle stesse una nuova possibilità di partecipazione, garantendo parità di trattamento.

A seguito di ciò, la asd Sant’Onofrio calcio faceva pervenire le proprie osservazioni e controdeduzioni e con delibera n. 3 del 27 gennaio 2022 l’amministrazione, richiamata la precedente delibera n. 9 del 22 novembre 2021 con gli atti successivi, e vista la proposta di deliberazione formata dal responsabile dell’area tecnica, decideva di approvare detta proposta e, per l’effetto, disponeva la revoca della precedente delibera n. 30 del 6 maggio 2021 con la quale era stato prorogato il termine di durata della concessione dell’impianto sportivo comunale, mantenendo soltanto la proroga prevista dall’art. 216, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, con scadenza del termine finale della predetta convenzione al 30 giugno 2024 anziché al 30 giugno 2023.

Dal canto suo, la Asd Sant’Onofrio calcio insorgeva avverso la deliberazione sopra descritta, presentando tempestivo ricorso affidato a molteplici motivi di gravame.

E così, nella camera di consiglio del 15 maggio scorso, Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), ha accolto il ricorso della società sportiva e, per l’effetto, ha annullato gli atti con esso impugnati, condannando, altresì, il Comune di Sant’Onofrio a rifondere le spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 4.000,00 oltre alle spese come per legge.

“La proroga convenzionalmente convenuta fra il Comune ed il gestore dell’impianto – scrivono i magistrati amministrativi – risultava quindi fondata su interventi eseguiti da quest’ultimo e che l’amministrazione comunale riconosceva compiuti e rendicontati. La pattuizione è stata travolta dalla deliberazione di giunta comunale n. 3 del 27 gennaio 2022, formalmente definita di revoca della precedente delibera n. 30 del 6 maggio 2021 ma che di fatto appare esercizio del potere di recesso contrattuale. Premesso che la convenzione non risulta contemplare un potere di recesso unilaterale, il Comune non solo ha revocato un provvedimento che risulta di mera presa d’atto, ma lo ha fatto per ragioni che si presentano del tutto prive di riscontro, ancorate ad un asserito non reperimento della relazione relativa alla quantificazione patrimoniale dei lavori eseguiti sull’impianto ed alla mancanza del computo metrico estimativo, carenza che contrasta con quanto viceversa pacificamente affermato nella delibera n. 30 del 6 maggio 2021, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo”.

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